Questo sito ed i contenuti ivi contenuti sono stati redatti da Avvocati Italiani con licenza negli USA, Rocco Lamura ed Emiliano Malizia, per la finalita' di rispondere a domande comuni di nostri connazionali Italiani che vivono, ovvero, vogliono iniziare una nuova vita nello Stato di New York.
Ovviamente, rimaniamo a disposizione qualora Vi fossero ulteriori domande.
Potete contattarci a: info@avvocatonewyork.com, ovvero chiamateci al +1 212 564 5400
STEPS E PASSI PER FARE UN ATTIVITA’ A NEW YORK
ESEMPIO RISTORANTE A NEW YORK:
- Ricerca dell’Avvocato;
- Costituzione societa’;
- Apertura Conto Corrente Bancario;
- Ricerca locale commerciale – importantissimo;
- Affitto Locale Commerciale;
- Autorizzazioni e Permessi ed Opera di Ristrutturazione del Locale;
- Domanda di Visto E per L’Imprenditore Italiano;
- Apertura del Locale!!!!
Lavorare negli USA:
Per lavorare negli USA, bisogna avere un permesso di lavoro ovvero un visto lavorativo, ovvero una green card. il permesso lavorativgo si puo' ottenere solamente in detrminate situazione, esempio: coniuge di visto E, nel mentre della domanda da green card. I visti lavorativi, invece, cambiano a seconda della tipologia di visto.
Visti di tipo E-1 (Trattato di commercio), E-2 (Trattato per investitori):
La Sezione 101(a)(15)(E) della Legge sulla Immigrazione e Nazionalità degli Stati Uniti prevede il rilascio di un visto non-immigrante a stranieri cittadini di quei paesi con i quali gli Stati Uniti hanno un trattato di Commercio e Navigazione, qualora questi si rechino negli Stati Uniti per svolgere attività commerciali rilevanti, inclusi gli ambiti dei servizi e tecnologici, principalmente tra il proprio paese e gli Stati Uniti o per sviluppare e dirigere un’azienda nella quale questi abbiano investito (o stiano per investire) un capitale di sostanziale entità.
I requisiti per il visto non-immigrante per commercio, di categoria E1 (Treaty Trader) sono:
Il richiedente deve essere cittadino di un paese che abbia stipulato un trattato di Commercio e Navigazione con gli Stati Uniti. L’azienda, per conto della quale il richiedente si reca negli Stati Uniti, deve avere la nazionalità di un paese con il quale vige il trattato di Commercio e Navigazione. Nota: Almeno il 50% della compagnia deve essere di proprietà di cittadini di tale paese. Le quote di proprietà di cittadini con residenza permanente negli Stati Uniti non concorrono a determinare questo 50% necessario ai fini di abilitare la compagnia alla richiesta di visti E. Il volume internazionale d’affari deve essere “consistente”, nel senso che deve esistere una considerevole e continua attività commerciale.
Il volume d’affari deve essere principalmente tra gli Stati Uniti e la nazione partecipante al trattato. Questo significa che più del 50% del volume internazionale d’affari deve svolgersi tra gli Stati Uniti e il paese di nazionalità del richiedente.
Trade” significa lo scambio internazionale di merci, servizi e tecnologia. I diritti sugli oggetti commerciati devono passare da una parte ad un’altra.
Il richiedente deve ricoprire, in seno alla ditta, la carica di supervisore o di dirigente oppure deve possedere qualifiche professionali tali che lo rendano indispensabile al buon funzionamento dell’azienda. Personale di rango inferiore, qualificato e non, non ha diritto ad essere classificato come “Treaty Trader”.
I requisiti per il visto non-immigrante per investimento, di categoria E2 (Treaty Investor) sono:
La persona che effettua l’investimento sia che si tratti di una persona fisica oppure di una società, deve avere la nazionalità di un paese che abbia un trattato di Commercio e Navigazione con gli Stati Uniti.
L’investimento deve essere “consistente”, nel senso che deve essere sufficiente ad assicurare il successo dell’operazione. La percentuale di investimento per una impresa a basso costo deve essere più alta rispetto alla percentuale di investimento per una impresa ad alto costo.
L’investimento deve promuovere una reale attività d’impresa. Investimenti speculativi o scarsamente produttivi non sono considerati tali. Fondi bancari o simili non vincolati, non sono considerati investimento.
L’investimento non dovrà essere marginale ma, dovrà generare un reddito superiore a quello richiesto per il sostentamento dell’investitore e della sua famiglia nonché essere di rilevanza economica per gli Stati Uniti.
L’investitore deve avere il controllo dei fondi e l’investimento deve essere, commercialmente parlando, a rischio. Prestiti garantiti da capitali di impresa non sono riconosciuti.
L’investitore deve entrare negli U.S.A. per sviluppare e dirigere l’impresa. Se la persona che richiede il visto non è il principale investitore questa deve avere la qualifica di supervisore, dirigente, o possedere qualifiche altamente specializzate. Personale ordinario, qualificato o non qualificato, non ha diritto ad essere considerato come “Investor”.
Generalmente, i visti di tipo E sono rilasciati per un periodo di 5 anni e sono rinnovabili per la durata dell’impiego della persona sponsorizzata dalla compagnia.
Visti di tipo L-1A e L-1B (trasferimento aziendale di manager o dipendente altamente specializzato)
Questa categoria si riferisce a personale trasferito all’interno di una stessa compagnia che, durante i tre anni precedenti la richiesta di visto, ha lavorato continuativamente per almeno un anno per la compagnia all’estero e che è in procinto di essere assegnato ad una succursale, affiliata o consociata negli Stati Uniti, con mansioni manageriali, direttive o altamente specializzate.
Tale visto è di particolare interesse per coloro che abbiano la possibilità o l’interesse di creare una filiale americana di un’azienda italiana già avviata. L’attività negli Stati Uniti non deve necessariamente corrispondere a quella dell’azienda italiana. Una società italiana operante nel settore industriale, per esempio, può tranquillamente intraprendere tramite la filiale americana un’attività del settore alimentare.
I requisiti per il rilascio del visto L 1 sono essenzialmente i seguenti:
Esistenza di un rapporto di “affiliazione” qualificato tra l’impresa negli USA e la società estera da cui il lavoratore viene trasferito. Questo rapporto è normalmente presente in rapporti tra filiale e subordinata o branch office, ma può essere talvolta soddisfatto in caso di identità di proprietà e/o da compagnie entrambe controllate da una stessa holding;
La persona che verrà “trasferita” deve essere stata alle dipendenze della azienda per almeno 1 anno negli ultimi 3 anni prima del trasferimento;
Il lavoratore deve avere mansioni esecutive, manageriali oppure altamente specializzateQualora la filiale americana sia stata in attività per meno di 12 mesi, il visto L verrà rilasciato inizialmente per un periodo di 1 anno. Altrimenti, il visto L viene generalmente concesso per un periodo iniziale di 3 anni. Il visto L può essere prolungato con estensioni di 2 anni per un totale di 7 anni (5 anni per dipendenti altamente specializzati).
Di particolare interesse è la possibilità per la persona trasferita di richiedere la Green Card (residenza permanente) una volta che questa abbia lavorato nella filiale americana per almeno 12 mesi e presupposto che la stessa svolga un ruolo direttivo e/o di supervisione all’interno dell’azienda.
Visto O:
Chiunque dotato di talento straordinario nel proprio settore può recarsi negli USA e lavorare legalmente nel proprio campo. La categoria di visti Nonimmigrant di pertinenza alle persone di talento che vengano a lavorare temporaneamente negli USA è il visto O-1, riservato agli individuals of “extraordinary ability” or “extraordinary achievement”, ossia a quegli individui dotati di abilità fuori dall’ordinario o che hanno raggiunto traguardi di eccellenza. Il visto O-1 è soggetto a svariati standard di approvazione a seconda del settore di pertinenza dell’individuo: cinema/televisione, arte, economia, sport, scienza e insegnamento. Vediamo nello specifico le varie classificazioni del visto O: • O-1A: persone con straordinarie capacità in ambito scientifico, di insegnamento, economico o sportivo (esclusi i settori di arte, cinema o televisione) • O-1B: persone con straordinario talento in ambito artistico di successo prominente in ambito cinematografico o televisivo • O-2: persone che accompagnano un O-1, artista o sportivo, per assisterlo in performance o eventi specifici. O-3: persone sposate o figlie di O-1 e O-2.
Per qualificarsi per un visto O-1, il beneficiario deve dimostrare straordinarie capacità sostenute da riconoscimenti nazionali o internazionali e deve recarsi temporaneamente negli Stati Uniti per proseguire il suo lavoro nell’ambito in cui di distingue. Doti straordinarie nel campo delle scienze, dell’insegnamento, dell’economia o dello sport significa un livello di competenza che indichi che quella persona fa parte di quella esigua percentuale di individui che si siano elevati ai massimi livelli nel loro settore. Doti straordinarie nel campo delle arti significa distinzione. Distinzione significa un alto livello di realizzazione in ambito artistico, evidenziato da un grado di abilità e riconoscimento sostanzialmente superiori a quelli normalmente riscontrati nella misura in cui una persona descritta come di spicco è rinomata, leader o ben nota nel campo delle arti. Quindi, l’artista del nostro esempio, quali documenti dovrà produrre per accedere allo stato di O-1? L’Immigration ha compilato una lista di documenti che l’interessato deve presentare per sostenere il proprio caso: 1. Prova di uno (1) riconoscimento di rilievo internazionale ricevuto nel suo campo; 2. Prova che l’Artista ha svolto e svolgerà servizi in ruolo prominente o di partecipante in produzioni o eventi dalla reputazione consolidata come evidenziato da recensioni di critici, campagne promozionali, contratti di pubblicazione o endorsement; e/o 3. Prova che l’Artista ha ricevuto riconoscimento nazionale o internazionale per successi evidenziati recensioni o altro materiale pubblicato da o sull’Artista su testate rinomate, edizioni commerciali, riviste o altre pubblicazioni; e/o 4. Prova che l'artista si è esibito, o si esibirà, in un ruolo principale, protagonista o critico per organizzazioni e istituzioni che hanno una reputazione affermata, evidenziata da da articoli su giornali, riviste specializzate, pubblicazioni o testimonianze; e/o 5. Prova che l'artista ha uno storico di importanti successi commerciali o acclamati dalla critica come evidenziato da indicatori quali titolo, rating, posizione in campo, incassi al botteghino, rating cinematografico o televisivo e altri risultati occupazionali riportati su riviste specializzate, principali quotidiani o altre pubblicazioni; e/o 6. Prova che l'Artista ha ricevuto un riconoscimento significativo per i risultati ottenuti da organizzazioni, critici, agenzie governative o altri esperti riconosciuti nel settore. 7 Prova che l'artista ha pattuito un alto compenso o riceverà un alto compenso o altra remunerazione sostanziale per i servizi, come dimostrato da contratti o altre prove attendibili; e/o 8. Se nessuno dei precedenti si applica all'occupazione dell'Artista, (produrre) prova comparabile al fine di stabilire l'idoneità dell'Artista. Scorrendo la lista di cui sopra, l'Artista avrà già un'idea generale se può o meno qualificarsi per un O-1.
INVESTIRE NEGLI STATI UNITI
Per entrare nel mercato Americano, la prima cosa che bisogna effettuare e’ una ricerca di mercato sulla fattibilita’ dell’operazione commerciale e sulla situazione del mercato. Una volta sviluppata, analizzata e completata detta ricerca, bisogna preparare un business and financial plan (bfp). La redazione del bfp deve essere affidata, cosi’ come la ricerca di mercato, a societa’ specializzate residenti nel territorio, ovvero, ancor meglio, a singoli individui – in tema di riduzione del costo – dotati di specifiche capacita’ professionali nel settore specifico di ricerca.
Costituzione della Societa’
Una volta effettuati gli adempimenti di cui sopra, bisogna svolgere una serie di attivita’ necessarie di carattere giuridico e/o legale. Innanzitutto, bisogna rivolgersi ad un legale per l’apertura di una societa’. La scelta della tipologia di societa’ dipende dalle dimensioni del business che si vuole svolgere. Normalmente, per i primi due anni, si consiglia una LLC, ovvero una societa’ del tipo S.r.l., ma con vantaggi ben superiori. La LLC, infatti, offre grossi vantaggi di carattere fiscale ed una certa flessibilita’ in tema di costituzione e gestione. Per formare una LLC, e’ necessario depositare presso il Secretary of State, Division of Corporations, un Article of Organization, simile al nostro atto costitutivo. Successivamente, bisogna sottoscrivere un Operating Agreement, il cui contenuto e’ assimilabile ad uno statuto di una societa’ di capitali Italiana. Il processo di costituzione si completa mediante la richiesta di pubblicazione di una notice of formation della LLC presso due quotidiani indicati dal County Clerk per circa 6 settimane. Si noti che la costituzione effettiva della societa LLC puo’ avvenire anche in 24 ore; il requisito della pubblicazione sopra menzionato e’ previsto qualora la societa’ voglia intraprendere, per qualsiasi ragione, una azione legale nei confronti di una terza parte.
Contratti di Distribuzione
Come detto, una volta effettuate le ricerche di mercato ed avere predisposto un business plan, alternativamente alla via societaria, si possono anche e semplicemente ricercare dei distributori americani - in relazione al settore di appartenenza - e stipulare con gli stessi dei contratti di distribuzione. In merito, bisogna fare attenzione sia al paragrafo che segue, autorizzazione e marchi, sia al discorso relativo “pagamenti e solvibilita’”. Nel contratto di distribuzione bisognera’ inserire delle clausole volta alla salvaguardia del pagamento della merce fornita e delle representation relative alla solvibilita’ del distributore.
Richiesta Autorizzazioni e Registrazione del Marchio
Una volta costituita la societa’, e’ necessario interessare le varie autorita’ competenti al fine di ottenere le autorizzazioni richieste dalla legge al fine di espletare il servizio/trade richiesto. Bisogna notare che negli Stati Uniti vi possono essere due livelli di autorizzazioni, il livello federale ed il livello statale. Entrambe le autorizzazioni, ove previste dalla legge, devono essere puntualmente richieste. Un esempio in merito puo’ esseere la Food and Drug Administration, autorita’ federale, che controlla e gestisce i prodotti alimentari, i prodotti del tabacco, le prescrizioni mediche ed i mediciali ovvero sostanze non soggette a prescrizione medica.
Contemporaneamente alla analisi e richiesta delle autorizzazioni sopra descritte, e’ necessario procedere alla registrazione del proprio marchio. L’ufficio competente e’ USPTO, e la procedura e’ piuttosto semplice. Il deposito della domanda di registrazione del marchio puo’ essere fatta on-line, ed i tempi di registrazione variano sino a raggiungere 6 mesi. Da un punto di vista prettamente legale, bisogna segnalare la c.d. teoria del priuos use del marchio/segno distintivo nel commercio. In tal caso, la societa’ titolare del prior use del segno distintivo avra’ un diritto c.d. preventivo sulla registrazione e titolarita’ del marchio.
Immigrazione
Una volta costiuita la societa’, registrato il marchio, ed ottenute le autorizzazioni richieste dalla legge, sara’ necessario individuare la categoria di visto che eventualmente bisognera’ richiedere alla USCIS al fine di legalizzare il permenere di un dipendente nel territorio Americano.
Vi sono viarie categorie di visti, ed ogni categoria prevede dei requisiti diversi. Nel caso particolare di un imprenditore Italiano che vuole sponsorizzare un dipendente per un visto, le categorie utilizzabili sono: E,H,L. Ovviamente, trattandosi di una societa – quella Americana – subsidiary di una societa’ Italiana, i visti di categoria L sono piu’ difficili (intra-company transferee of employee) ma quelli che garantiscono maggiori benenfici (durata complessiva di circa 5-7 anni).
Bisogna segnalare che e’ disponibile un servizio mediante il quale il petitioner puo’ pagare un premium di circa $ 1,000 ed ottenre l’approvazione del visto in circa 14 giorni (in realta’, si tratta di circa 30 giorni per l’approvazione complessiva del visto).
La procedura di richiesta visto prevede il deposito presso l’autorita’ Americana (USCIS) di un modulo FORM I-129 con supplement, con la relativa documentazione comprovante l’esistenza dei requisiti richiesti ai fini del rilascio del visto, che, se approvato, viene inviato al beneficiario della domanda del visto e al relativo Consolato Americano ove il beneficario risiede.
Il beneficiario dovra’ recarsi presso il Consolato Americano (previo appuntamento), sostenere un colloquio, compilare e depositare ulteriori moduli e, una volta definita positivamente questa procedura, avra’ apposto sul passaporto il visto.
Contratti di Lavoro
Il mercato del lavoro Americano presenta delle caratteristiche abbastanza peculiari in tema di dinamicita’. Innanzitutto, la regolamentazione permette assunzioni temporanee, orarie, giornaliere, ovvero su base continuativa ed, il relativo ingresso del lavoratore avviene, il piu’ delle volte, mediante agenzie private specializzate nella ricerca del lavoratore e nel suo placement presso datori di lavoro.
Bisogna rispettare alcune formalita prima della assunzione di un prestatore di lavoro subordianto: bisogna verificare che il soggetto in questione sia abilitato al lavoro (abbia, qualora non residente negli USA, e non cittadino Americano, le autorizzazioni governative richieste per il lavoro (EAC ovvero visto lavorativo o altro). Il relativo modulo che il lavoratore dovra’ compilare deve essere mantenuto dal datore di lavoro presso la sua sede sociale e messo a disposizione dell’immigrazione per eventuali controlli.
Successivamente, il lavoratore dovra’ compilare un successivo modulo sulla base del quale applichera’ al lavoratore le relative trattenute alla fonte, da versare – sostituto d’imposta – presso l’IRS.
Contratti di Affitto Ufficio ed Unita’ Operativa
L’affitto di un locale presso il quale stabilire la sede operativa / stabilimento operativo di una societa’ prevede la stipula di un contratto di affitto ad uso commerciale dell’immobile. Detti contratti hanno una durata di circa 3 anni e richiedono il versamento di un deposito pari a circa 2-3 mensilita’ (talvota sono richiesti circa 6 mesi oltre ad una garanzia personale) oltre, ovviamente al primo mese. Non sono richiesta formalita’ notarili per la stipula di questi contratti, tuttavia, va segnalato che il landlord (locatore), trattandosi di societa’ nuove e senza la c.d. credit history (una storia del credito/debito della societa’ negli USA) potrebbe chiedere la prestazione di garanzie accessorie prima di sottoscrivere il contratto di locazione/affitto di unita’ commerciale.
In termini di risoluzione del contratto di locazione commerciale, particolare attenzione deve essere prestata alle clausole inerenti i diritti del locatore/conduttore, rispettivamente, di risolvere e resciendere detto contratto.
ACQUISTO IMMOBILE, CASA O APPARTAMENTO
Per acquistare un immobilie in Florida per finalita’ di investimento, al non-residente (ossia la persona fisica non in possesso di green card) ovvero allo straniero non cittadino U.S.A., e’ caldamente suggerito la costituzione una societa’ americana. Detta societa’ evita che all’atto della rivendita della proprieta’, l’investitore persona fisica sia soggetta alla ritenuta alla fonte del 15% sul prezzo di rivendita dell’immobile. Inoltre, la societa’ americana offre considerevoli vantaggi fiscali sulle eventuali entrate da affitto che l’immobile produce.
Una volta costituita la societa’, la stessa sara’pertanto pronta a formulare un offerta di acquisto dell’immobile. L’investitore dovra’ quindi recarsi nel luogo selezionato e visionare i vari immobili. Una volta selezionato l’immobile di gradimento, l’investitore, mediante la societa’, potra’ formulare un’offerta con contestuale versamento del 10% (ovvero minore ammontare) del prezzo di acquisto presso il conto corrente escrow del suo avvocato. A New York, differentemente dalla Florida, detto deposito viene tenuto in escow dall’avvocato del venditore.
Dal momento dell’accettazione del contratto da parte del venditore, normalmente, l’acquirente ha circa 15 giorni per recedere dallo stesso ed ottenere la restituzione del deposito (N.B.: il legale dovra’ verificare che detta clausola sia inserita nell’offerta di acquisto).
Successivamente, una volta che l’offerta sia stata accettata dal venditore, verranno esplicate le seguenti attivita’ di carattere squisitamente legale:
1) In caso di acquisto di immobile, domanda di accettazione al Condominio (il condominio deve accettare l’acquirente e contestualmente rilasciare un c.d. waiver – non esercizio – del diritto di prelazione sull’acquisto dell’immobile).
2) Ricerca sul Titolo di Proprieta’ e Assicurazione sul Titolo di Proprieta’.
Una volta effetuate le attivita’ di cui sopra, si arriva al rogito. Le operazioni strettamente legate al rogito impegnano, normalmente, dai 30 ai 45 minuti. Il compratore versa il prezzo di acquisto ed in cambio riceve la proprieta’ dell’immobile.
COME SI COSTITUISCE UNA SOCIETA’ A NEW YORK
Per la creazione di una societa’ di diritto statunutense, e’ necessario rivolgersi ad un legale. Normalmente, per i primi due anni, si consiglia una LLC (limited liability company), ossia una societa’ assimilabile alla S.r.l.. Detta societa’, a differenza dell’omologo italiano, offre elevati vantaggi di carattere fiscale ed una certa flessibilita’ in tema di costituzione e gestione. Per la creazione di una LLC, e’ necessario depositare, presso il Secretary of State, Division of Corporations, un Article of Organization, simile al nostro "atto costitutivo". Successivamente, bisogna sottoscrivere un Operating Agreement, il cui contenuto e’ paragonabile allo "statuto" di una societa’ di capitali italiana. La LLC non richiede versamento di capitale sociale ed i costi di mantenimento sono quasi nulli.
Una volta costiuita la societa’, bisogna ottenere il EIN (codice fiscale della societa’). Con detto EIN, la societa’ potra’ aprire il relativo conto in banca ed essere quindi pronta all’acquisto.
VISTO E-2 INVESTITORE
Il Visto E-2 e’ un visto cd. per investitori. L’imprenditore che vuole iniziare un’attivita’ stabile negli U.S.A. (es. nella ristorazione) dovra’ investire denaro in un’attivita’ prduttiva gia’ in essere, o da acquistare, al fine di iniziare lo svolgimento dell’attivita’ commerciale e prendere quindi il visa E.
L’ammontare dell’investimento deve essere per cosi dire, substantial. Tuttavia, detta definizione normativa e’ flessibile in relazione alla natura e quialita’ dell’investimento. Cosi’, per la ristorazione, un investimento complessivo liquido di circa $100,000 e’ stato gia’ ritenuto sufficiente per l’approvazione del Visto.
Da un punto di vista pratico, la domanda da compilare- mediante un avvocato specializzato in materia – e’ il DS-160 e DS-156. Il DS-160 viene compilato on-line, via internet – e viene poi depositato - sempre on-line – presso il relativo Consolato/Ambasciata competente per territorio.
Successivamente, si dovra’ inviare – via email – i documenti comprovanti l’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento del Visto.
In particolare, detti requisiti fondamentali sono:
1) Nazionalita’ (Italiana): Passaporto.
2) Ammontare dell’investimento: Denaro inviato nel conto della societa’ Americana.
3) Capacita’ dell’investimento di generare income.
4) Controllo dell’investimento: Struttura societaria ove si evince che l’investitore ha il controllo dell’investimento.
5) Rischiosita’ dell’investimento: fatture, assegni, estratti conto corrente etc..
6) Intenzione di lasciare gli U.S.A. quando l’investimento ha termine: dichiarazione in tal senso di lasciare gli USA quando il visto ha termine.
Una volta inviata la documentazione necessaria comprovante i requisiti sopra menzionati, l’applicant – ovvero l’imprenditore – dovra’ versare un importo pari a $205.00 di tasse di immigrazione.
Il Consolato presso cui la domanda e’ stata inoltrata provvedera’ a contattare l’applicant – l’imprenditore – e lo invitera’, in data precisa, presso il relativo Consolato – Ambasciata per una interview.
Successivamente all’interview, se la documentazione predisposta e’ in linea con i requisiti previsti dalla legge, procedera’ al rilascio del Visto E-2.
VISTO L – TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE
Il Visto L viene utilizzato dalle societa’ Italiane che hanno una succursale, affiliata, ovvero interamente controllata negli U.S.A. e vogliono trasferire un lavoratore presso detta sede.
Uno dei requisiti previsti dalla legge e’ il rapprto di colleganza tra le due societa’, che deve essere provato dettagliatamente all’Immigration e che deve sussitere nei confronti della societa’ Americana.
E’ inoltre richiesto che il personale in trasferimento abbia prestato l’attivita’ lavorativa da almeno tre anni presso l’azienda – parent company – Italiana, in una posizione manageriale ovvero, specializzata.
La durata del Visto e’ di circa 5 anni (nel caso di un Visto per lavoratore con special skills) e di 7 anni (nel caso di un lavoratore in posizione manageriale).
Il documento da inoltrare alla Immigration e’ il FORM 129 con relativo Supplement.
Inoltre, si dovra’ presentare tutta una documentazione collaterale comprovante i requisiti previsti dalla legge, quindi:
- Documentazione inerente la parent company:
Atto costitutivo;
Statuto;
Certificati azionari;
Bilancio ultimi due esercizi.
- Documentazione inirente la subsidiary or affiliate:
Atto costitutivo;
Statuto;
Certificati azionari;
Bilancio ultimi due esercizi.
- Documentazione inerente il lavoratore che si intende trasferire:
Copia passaporto;
Resume;
Cedolini stipendi percepiti degli ultimi tre anni;
Lettere di raccomandazione.
Si noti che la documentazione indicata non ha carattere esaustivo. Detta documentazione varia caso per caso.
Copie di detta documentazione vengono accettate dall’Immigration (senza bisogno di presentare documentazione in originale) purche’ in Inglese.
La domanda deve essere presentata negli U.S.A. L’Immigration, una volta approvata la domanda, mandera’ una comunicazione elettronica al relativo Consolato/Ambiasciata. Anche in questo caso, come per il Visto E-2, l’Ambasciata/Consolato provvedera’ a contattate l’applicant e fissera’ in data precisa una interview. Dopo la interview, il Consolato/Ambasciata rilascera’ il Visto.
Una considerazione finale: l’Ufficiale dell’Immigration ha sempre il potere di negare il Visto (ovvero di non rilasciarlo) in presenza di particolari circostanze valutate discrzionalmente dallo stesso.
L’A.I.R.E.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle formazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
Che vantaggi comporta l’iscrizione all’AIRE?
1. L´esercizio del diritto di voto:
I cittadini residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE hanno diritto infatti di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia.
2. Il rilascio di una serie di Certificati tra i quali:
certificato di cittadinanza riferito alla datadi iscrizione all’AIRE;
- certificato di stato libero;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- carta d’identità;
- godimento dei diritti politici;
- certificato di esistenza in vita;
3. Possibilita’ di rinnovare il passaporto presso la sede consolare nel Paese estero.
Quali svantaggi possono esserci nell’iscrizione all’Aire?
1. Limitazioni nell’assistenza sanitaria in Italia
Iscrivendosi all’AIRE si perde il diritto in Italia al medico di base, all’assistenza ospedaliera tramite mutua e all’acquisto dei medicinali dietro pagamento del solo ticket. L’unica cosa che non si perde è il diritto all’assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi.
Si ha comunque diritto alla TEAM, la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (che ha sostituito i vecchi modelli E111, E128 ed E 110), il nuovo sistema di assistenza sanitaria in vigore nella UE dal 2006 secondo il quale chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, può ricevere cure sanitarie adeguate in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno.
FIRPTA
Il fisco americano prevede una regolamentazione specifica per gli stranieri che vendano un immobile negli Stati Uniti.
All’atto della vendita, il compratore è tenuto a trattenere e successivamente versare all’Agenzia Americana delle Entrate (Internal Revenue Service o IRS) una cifra pari al 15% del prezzo di acquisto dell’immobile come pagamento preventivo delle tasse dovute dal venditore sul guadagno ricavato dalla vendita. Per esempio: se Tizio ha acquistato un appartamento a New York per USD 800,000 nel 2011 e decide di rivenderlo a Caio dopo 2 anni per USD 1,000,000, Caio è tenuto a trattenere USD 150,000 alla fonte e rimettere tale somma all’IRS come tasse stimate sul guadagno che Tizio ha ottenuto dalla vendita della proprietà. In verità, in questo caso specifico, le tasse che Tizio dovrebbe pagare sul guadagno ricavato dalla vendita saranno inferiori. Tuttavia, a causa di una mancata pianificazione fiscale, una somma aggiuntiva di USD 60,000 sarà comunque trattenuta dall’IRS in via preventiva. E’ da notare che tale ritenuta da parte del compratore è dovuta anche qualora l’immobile venga venduto in perdita, salvo permesso preventivo ottenuto dall’IRS.
Il venditore straniero potrà eventualmente recuperare la somma pagata in via preventiva dal compratore solamente al momento della presentazione della propria dichiarazione annuale dei redditi, mediante una richiesta specifica di restituzione all’IRS. Solo in tale dichiarazione, infatti, verrà correttamente calcolata la tassa sul guadagno ricavato dalla vendita e data la possibilità al venditore di ottenere un rimborso. Si tenga presente che l’intera procedura può richiedere fino a 18 mesi dall’atto della vendita.
Con una corretta pianificazione fiscale è possibile evitare l’applicazione di tale ritenuta obbligatoria. Due soluzioni a tal fine sono quelle di ottenere un certificato di non necessarieta’ di detta ritenuta prima della data della vendita oppure di possedere l’immobile americano tramite una struttura efficace a livello fiscale, esempio, societa’ con due soci . La soluzione più adatta dipenderà dalla vostra situazione specifica e dovrà essere costruita su misura secondo le vostre esigenze.
TASSE SUL REDDITO NEGLI STATI UNITI
Ogni qual volta stiate conducendo un business negli USA, sia di tipo “attivo” (come nel caso di una gelateria), che “passivo” (come nel caso di un appartamento in locazione), è obbligatorio pagare le tasse sul profitto generato dal business.
Tutte le societa’ devono presentare la dichirazione fiscale, cosi come le persone fisiche, ma per le persone fisiche solo se hanno raggiunto un certo reddito, circa $13,000.00.
Il modulo da presentare per le persone fisiche e’ il 1040, e se non residenti, 1040NR. Per le persone giuriche, seconda la tipologia di societa’, potra’ essere 1065 ovvero un 1120.
L’organo comptente e’ IRS. Attenzione, le tasse si presentano sia a livello federale che a livello statale.
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Questo documento non rappresenta un parere legale. Le informazioni ivi contenute possono essere incomplete e/o inaccurate. Questo documento ha meramente carattere informativo ed e’ soggetto alle leggi dello Stato di New York. Se, nel corso del presente documento, vi sono indicazioni relative a risultati ottenuti con altri clienti, detti risultati dipendono da circostanze relative ad ogni cliente, pertanto, risultati precedentemente ottenuti non posso essere garantiti. Questo documento e’ raffigurabile come publicita’ per avvocati (attorney advertising).
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